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Accesso
sicuro in porto per visitatori e/o appaltatori
Avvertenze generali. L'ingresso in porto è consentito solo dopo aver richiesto
ed ottenuto l'autorizzazione alla Società Porto Petroli ed alla Capitaneria di
Porto secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 303/97.
L'accesso per i visitatori è consentito solo se accompagnati da personale della
Porto Petroli di Genova S.p.A. I lavori nelle aree interessate alle attività
commerciali, sono sottoposti alla procedura rilascio permesso di lavoro.
In porto è obbligatorio l'uso dell'elmetto e delle scarpe
antinfortunistiche.
All’interno del Porto Petroli è vietato
fumare od usare fiamme libere. Per quanto non espressamente
richiamato in questa pagina si rimanda alle specifiche procedure aziendali e
alle leggi vigenti.
Comportamenti da seguire in
caso di :
La rapidità dell'attivazione del dispositivo d'emergenza interno è fondamentale
per minimizzare le conseguenze dell'incidente, pertanto:
IN CASO D'EMERGENZA Chiunque è tenuto a
segnalare, anche nei casi dubbi, qualsiasi situazione anomala al personale
PO.PE.GE. immediatamente contattabile. Se ciò
non fosse rapidamente possibile,telefonare dagli apparecchi telefonici interni
al numero 5668 (RT-Coordinatore emergenza) o via VHF ch.10 per la squadra
d'emergenza. Da un telefono mobile o esterno chiamare 010 8615668.
La segnalazione avviene a mezzo sirena nave e/o sirena interna ed un fanale
luminoso rosso a radice pontile. Le caratteristiche sonore dell'allarme
nave sono un segnale prolungato con intervalli di 5 secondi, mentre la sirena
interna consiste in un segnale acustico continuo.
La segnalazione dell'emergenza generale è un segnale acustico prolungato della
durata di un minuto intervallati da periodi di silenzio di dieci secondi
ripetuto per tre cicli.
La segnalazione del termine del periodo d'emergenza generale è costituita da un
segnale acustico continuo della durata di due minuti.
Chi non è impegnato in operazioni d'intervento deve:
Mantenere la calma Sospendere tutti i lavori
in corso e mettere in sicurezza le attrezzature
Sgomberare immediatamente le strade per consentire il libero transito dei mezzi
di soccorso Fermare i veicoli ed i mezzi,
parcheggiarli in modo da non ingombrare la carreggiata, distanti da idranti e da
attrezzature antincendio, spegnere il motore e lasciare le chiavi inserite nel
cruscotto (automezzi all'interno delle aree operative)
Raggiungere a piedi il punto di raccolta (vedi planimetria), attenendosi
all'apposita segnaletica lungo le strade e seguendo i percorsi pedonali
Restare presso il punto di raccolta, in attesa di un responsabile Porto Petroli
incaricato per le ulteriori istruzioni ed eventuali ordine d'evacuazione
Non utilizzare per nessun motivo i telefoni fino al cessato allarme
Non movimentare automezzi privati sino al cessato allarme.
Procedere sempre seguendo i percorsi pedonali e dove non indicato sul lato
destro delle strade e dei piazzali. L'utilizzo delle
scarpe antinfortunistiche non è richiesto nel percorso pedonale.
L'utilizzo dell'elmetto non è richiesto nel percorso pedonale compreso tra la
portineria e la radici dei pontili.
I mezzi devono: Rispettare la velocità massima
indicata (20 km/h) Utilizzare il rompifiamma
sul tubo di scappamento Non sostare
vicino ad idranti o ad attrezzature antincendio
Non sostare in prossimità di tombini o pozzetti di fogne
Minimizzare i tempi di sosta In caso di
sosta lasciare le portiere aperte e le chiavi inserite nel cruscotto
Rispettare il codice della strada Essere
in perfetto stato d'uso e manutenzione.
L'introduzione e l'utilizzo delle apparecchiature e/o attrezzature è vincolato
al rilascio del permesso di lavoro Non introdurre in area operativa, radio
trasmittenti e telefoni portatili non a sicurezza intrinseca.
Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale a norma di legge,
adeguati ai potenziali rischi e alla specifica attività da svolgere (es.
elmetto, occhiali protettivi, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche,
dispositivi antirumore, ed altri a seconda delle prescrizioni impartite).
La Porto Petroli precisa che i rischi specifici più gravi potenzialmente
esistenti nell'area in sua concessione sono l'incendio e l'esplosione, nonché
gli eventuali effetti conseguenti agli stessi, che peraltro possono essere
originati non solo dagli impianti in concessione ma anche dalle navi.
In caso di infortuni, malori e contatti accidentali con sostanze pericolose
all'interno della Porto Petroli i comportamenti da seguire sono: -
Avvertire immediatamente il personale PO.PE.GE oppure telefonare al Responsabile
di Turno 5668 o VHF ch.10. Da un telefono mobile o esterno chiamare 010 8615668.
-
Al telefono dire chiaramente il proprio nome, l'area interessata ed il numero
delle persone coinvolte.
- Attenersi alle disposizioni dell'accompagnatore
o del personale operativo.
- Seguire le indicazioni della cartellonistica
di sicurezza.
Regolamento di Polizia Portuale e Sicurezza del Porto Petroli di
Genova/Multedo
- Per scaricare il regolamento in formato elettronico
clicca Qui.
a) Le norme del presente Regolamento si applicano alle operazioni di imbarco e
sbarco dei prodotti petroliferi e chimici in genere, nonché a tutte le attività
che si svolgono nell’ambito del Porto Petroli di Genova/Multedo e nelle zone
operative connesse, aree e servizi assentiti in concessione alla Porto Petroli
di Genova S.p.A., compresi i terminali esterni (Monoboa e Piattaforma) e le
“zone booster” assentite in concessione a PRAOIL, IPLOM e SIGEMI.
b) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicheranno le
prescrizioni dell’“ International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals”
(I.S.G.O.T.T.) congiuntamente pubblicate dalla “International Chamber of
Shipping” (ICS), dalla “Oil Companies International Marine Forum” e dalla
“International Association of Ports and Harbours” (IAPH) ed allegate
all’originale della presente Ordinanza.
c) La responsabilità
dell’applicazione delle presenti norme e della sicurezza in genere spetta:
- nell’ambito della Porto Petroli di Genova S.p.A. al responsabile da questa
designato; - nell’ambito delle “zone booster” ai responsabili designati
dalle Società Concessionarie; -a bordo alle navi ai Comandanti o agli
ufficiali designati o in comando di guardia. d) Spetta alla
Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto la vigilanza sull’applicazione delle
presenti norme. e) La Capitaneria di Porto si riserva la facoltà
di impartire particolari disposizioni qualora la pericolosità delle operazioni
da compiere o le esigenze di sicurezza lo richiedano. f) La Porto
Petroli di Genova S.p.A. deve consegnare copia del presente Regolamento ai
Comandanti delle navi non appena ultimato l’ormeggio e comunque prima
dell’inizio delle operazioni commerciali. I Comandanti delle navi ne
rilasceranno contestuale ricevuta contenente anche la dichiarazione di aver
adottato tutte le prescritte misure precauzionali ivi contenute (Allegato 1).
Nell’ambito del Porto Petroli comprese la monoboa e la piattaforma, nelle “zone
booster” nonché sulle navi ormeggiate è vietato: a) tenere accesi
fuochi di qualunque genere, fatta eccezione per quelli delle caldaie e per il
funzionamento dei servizi di bordo e di terra incluse le cucine sistemate in
appositi locali ben protetti dalle esalazioni del gas e lontano dalle tubazioni
di carico e scarico. b) Usare
congegni, utensili e chiavi che non siano di materiali antiscintilla, fatta
eccezione per le aree autorizzate. c)
Fumare - salvo che ciò avvenga nei locali chiusi all'uopo appositamente
indicati, per gli ambiti di rispettiva competenza, dalla Porto Petroli di Genova
S.p.A., dai responsabili dei depositi e dai Comandanti di nave - nonché gettare
in mare fiammiferi o mozziconi di sigaretta accesi.
d) Usare fornelli elettrici, ventilatori ed altri apparecchi capaci di produrre
scintille sulla coperta o nelle zone dove è possibile la formazione e la
presenza di gas. e) Usare lampade
elettriche portatili, linee elettriche volanti e telefoni che non siano del tipo
antideflagrante. f) Tenere aperti i
finestrini ed i portelli dei locali ubicati in corrispondenza o in vicinanza
delle cisterne. g) Tenere aperti i
portelli delle cisterne. I portellini di alleggio delle cisterne e gli sfoghi
del gas dovranno essere coperti da integre reticelle antifiamma così come alla
ciminiera ed agli scarichi della combustione dovranno essere apposte integre
reti parascintille. h) Eseguire in
coperta spostamenti di attrezzi metallici, manovre con verricelli, imbarchi e
sbarchi di materiali per tutto il tempo in cui si effettuano operazioni di
misurazione e campionamento delle cisterne (l'innesto e disinnesto di tubazioni
e manichette può essere contemporaneo alle operazioni di misurazione e
campionamento delle cisterne limitatamente alle navi con solo carico di prodotti
di Categoria "C", olio combustibile, ecc.). i) Compiere
operazioni di carico e scarico durante i temporali accompagnati da scariche
elettriche. j) Azionare le pompe a vuoto.
a) È vietato introdurre nell’ambito del Porto Petroli, delle “zone booster”,
della piattaforma e della monoboa: - materiali e merci infiammabili (che
non siano i prodotti petroliferi e chimici costituenti il carico delle navi
cisterna); - armi, munizioni, razzi, fuochi artificiali e qualunque tipo di
esplosivo; - fonti di fiamma libera compresi fiammiferi, accendini, ed
altri apparecchi che possono causare scintille; - materiali radioattivi.
b) L’imbarco a bordo delle navi di materiali e merci
appartenenti alle suddette categorie devono essere segnalati - tramite la Porto
Petroli di Genova S.p.A. - alla Capitaneria di Porto che dovrà
preventivamente autorizzarli.
a) Nell’ambito del Porto Petroli eccezione fatta per le aree a ciò destinate
secondo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, nelle “zone
booster” ed a bordo alle navi è vietato eseguire lavori con uso di fiamma e con
attrezzi che possono produrre scintille.
b) Ogni qualvolta la Porto Petroli di Genova S.p.A. e/o una società
concessionaria delle “zone booster” abbiano necessità di eseguire lavori con
fiamma devono preventivamente comunicarlo alla Capitaneria di Porto che all'uopo
rilascerà l’autorizzazione secondo lo stampato Allegato 2. Il rispetto
delle prescrizioni di cui alla presente norma non esclude le responsabilità che
incombono sulla società/impresa che esegue i lavori, per eventuali danni alle
persone e alle cose verificatesi durante l’esecuzione dei lavori stessi.
c) La Porto Petroli di Genova S.p.A. e le società
concessionarie delle “zone booster” devono sospendere l’esecuzione dei lavori
già iniziati anche se preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto cui
dovranno darne immediata comunicazione allorché durante i lavori si manifestino
pericoli per la sicurezza.
d) A bordo delle navi i lavori con fiamma possono essere autorizzati in casi
eccezionali dalla Capitaneria di Porto sentito il parere del Chimico di Porto.
e) La Capitaneria di Porto, sentita la Porto Petroli
di Genova S.p.A., indicherà le zone a terra ricomprese nel Porto Petroli ove i
lavori con fiamma potranno eseguirsi senza le comunicazioni preventive di cui al
presente articolo.
a) Le navi superiori a 500 T.S.L. per accedere, transitare ed uscire dal Porto
Petroli devono chiedere l’assistenza del Pilota ad eccezione di quelle per le
quali è previsto il pilotaggio via VHF.
b) L’entrata e l’uscita delle navi dal Porto Petroli sono consentite nelle ore
diurne (dal sorgere del sole al tramonto), con pescaggio non superiore ai 46
piedi, e con condizioni meteo marine assicurate favorevoli.
c) Nelle ore notturne (dal tramonto al sorgere del
sole), con condizioni di visibilità e meteomarine assicurate favorevoli e nel
rispetto dei pescaggi di cui al punto b), sono consentite: 1. l’entrata
delle navi che trasportano o hanno trasportato prodotti infiammabili con punto
di infiammabilità non superiore a 60°C di stazza lorda non superiore alle 1.600
tonn.; 2. l’entrata di navi di stazza lorda non superiore alle 12.000
tonn., che hanno trasportato o trasportano combustibili conpunto di
infiammabilità superiore a 60° oppure, vuote di carico, che hanno trasportato
prodotti infiammabili (con punto di infiammabilità inferiore a 60°C) purché le
cisterne del carico siano, inertizzate se trattasi di navi a doppio scafo
oppure, che siano dichiarate gas free dal Comandante della nave: condizione
quest’ultima da accertarsi all’atto dell’ormeggio da parte del Consulente
Chimico del Porto; 3. l’uscita delle navi con stazza lorda fino a 35.000
tonn. d) Le altre
navi, prima di impegnare il canale di accesso o le stesse acque portuali del
Porto Petroli, devono assicurarsi che non vi siano altre navi in movimento
contattando la Porto Petroli di Genova S.p.A. ed i Piloti del Porto che
indicheranno il transito da seguire informandone contestualmente la Capitaneria
di Porto. e) Le navi e le
imbarcazioni da diporto in entrata o in uscita da/per il porticciolo turistico
di Sestri Ponente, nel transitare nella zona antistante il Porto Petroli sono
soggette a quanto riportato nell’ordinanza 318/2001 art.7 (vedi allegato
19). f) Disciplina delle
evntuali interferenze tra la navigazione aerea e quella marittima secondo quanto
riportato nell’Ordinanza n. 318/2001 (vedi allegato 19).
a) L’accesso e la circolazione di persone e veicoli nell’ambito della
concessione demaniale marittima assentita alla Porto Petroli di Genova S.p.A.,
compresa la zona di accesso esterna alla recinzione doganale, è regolata dalle
apposite Ordinanze in vigore (ord. 303/97-29/2001).
b) La velocità massima consentita per i veicoli è 20 Km/h.
c) I veicoli con motore a combustione interna devono essere muniti di idonei
parafiamma applicati sul tubo di scarico. Essi devono essere del tipo a doppia
camera oppure a doppia retina con maglie aventi la superficie di luce non
maggiore di 9 mm2 montati a sovrapposizione ed incrociati.
a) La Porto Petroli di Genova S.p.A. dovrà redigere un "Dispositivo di
Emergenza" relativo all’area in concessione nel quale dovranno essere descritti
tutti gli impianti antincendio, le modalità del loro funzionamento ed i compiti
del personale addetto al loro impiego. Ha inoltre l’obbligo di organizzare
il servizio antincendio avvalendosi di personale dipendente (in regime di
autoproduzione del fireservizio integrativo antincendio) o di società
specializzate abilitate ad esercitare il servizio integrativo antincendio nel
Porto di Genova secondo le disposizioni contenute nel capo III del Regolamento
di Sicurezza e dei servizi Marittimi del Porto di Genova approvato con
l’ordinanza n. 3 in data 10/01/2003 della Capitaneria di Porto di Genova (ord.
61/2001 del 11/4/01). Il personale “Guardia ai Fuochi”, appartenente al
personale dipendente ovvero al servizio integrativo antincendio, dovrà essere
così impiegato: - una squadra di pronto intervento costituito da 5 “Guardia
ai Fuochi” in servizio continuativo; - una “Guardia ai Fuochi” su ogni
pontile soltanto in presenza di navi ormeggiate al pontile.
b) Le società concessionarie delle “zone booster” sono responsabili, entro i
limiti della loro area, dell’applicazione delle norme antincendio e di sicurezza
ed hanno l’obbligo di organizzare il servizio di emergenza nel proprio ambito
territoriale armonizzandolo con quello di cui al citato Dispositivo di Emergenza
previa approvazione della Capitaneria di Porto e sentito il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco. In ciascuna delle zone “booster” a cura delle società
concessionarie, deve essere predisposto un servizio di vigilanza antincendio
continuativo nell’arco delle 24 ore svolto da personale autorizzato “guardia ai
fuochi” o in regime di autoproduzione; in quest’ultimo caso il personale in
servizio di vigilanza dovrà comunque essere formato ed iscritto nel registro
tenuto dalla Capitaneria di Porto di Genova, in conformità alle disposizioni di
cui all’art. 2.2 del vigente “Regolamento per l’espletamento del servizio
integrativo antincendio nel Porto di Genova”, approvato con L’Ordinanza n. 61 in
data 11 aprile 2001 della Capitaneria di Porto di Genova.
c) Il Dispositivo di Emergenza della Porto Petroli di Genova s.p.a. e quelli
delle società concessionarie delle "zone booster" fanno parte integrante del
"Piano di Emergenza" redatto ed approvato dalle competenti Autorità.
d) Nell’ambito del suddetto Piano di Emergenza ed al fine di consentire le
comunicazioni dirette, le stazioni booster, i pontili di sbarco, le stazioni
antincendio e la Capitaneria di Porto dovranno essere tutti collegati con la
centrale telefonica della Porto Petroli di Genova S.p.A. tramite un impianto
telefonico interno.
e) La Porto
Petroli di Genova S.p.A. affiggerà nei punti indicati dalla Capitaneria di Porto
gli schemi del sistema antincendio e le avvertenze relative alla dislocazione
dei mezzi impiegabili.
f) Le
comunicazioni con le navi dovranno essere tenute con apparecchi portatili VHF
impiegando il canale 10.
g) La
Porto Petroli di Genova S.p.A. e le società concessionarie delle “zone booster”
dovranno curare e controllare l’efficienza delle proprie installazioni ed
apparecchiature antincendio e la preparazione del personale destinato a detti
servizi.
a) Per l’assistenza alle manovre delle navi cisterna è necessario avvalersi dei
servizi tecniconautici del Porto di Genova, osservando i relativi regolamenti e
con la garanzia di continuità di servizio nel bacino portuale di Multedo-Voltri
di almeno 2 rimorchiatori, 1 pilotina, 2 piloti, 2 imbarcazioni per ormeggio, 6
ormeggiatori. b) Ai fini della sicurezza delle
navi cisterna, quando presenti agli ormeggi interni del Porto Petroli, deve
garantire continuità di servizio n. 1 rimorc h i a t o re (diverso dai
rimorchiatori destinati alla manovra e utilizzabile - qualora di proprietà della
concessionaria del servizio di rimorchio - per manovre ai soli ormeggi interni
del Porto Petroli) dotato di pompe della portata complessiva di 1.200 tonn./h
per alimentare almeno due spingarde e più manichette antincendio. Devono inoltre
garantire continuità di servizio 2 imbarcazioni per il collegamento tra le
banchine e le installazioni di ricezione foranee.
c) Il rimorchiatore di cui al punto b) deve avere il relativo corredo di tubi e
manichette ed essere dotato di idonee attrezzature per l’erogazione di schiuma,
con una portata di circa 12/13 m3/1’ di schiuma e con gettate di 60 metri,
ed essere dotato di serbatoi capaci di contenere circa 5.000 litri di liquido
disperdente di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed
idonea attrezzatura per l’erogazione.
a) Almeno una volta al mese devono essere effettuate esercitazioni antincendio
impiegando personale dei Vigili del Fuoco, dell'eventuale servizio integrativo
antincendi, della Porto Petroli di Genova S.p.A. e delle società concessionarie
delle “zone booster”, con la supervisione ed il controllo degli stessi Vigili
del Fuoco e della Capitaneria di Porto. b) Tali
esercitazioni hanno lo scopo di controllare l'addestramento del personale e
l’efficienza dei mezzi e delle attrezzature antincendio.
c) Ogni 15 giorni la Porto Petroli di Genova S.p.A. dovrà effettuare prove
tecniche di funzionalità degli apparati antincendio in modo da sottoporli tutti
ad almeno una prova ogni tre mesi.
a) Chiunque abbia conoscenza diretta o indiretta di rottura o guasti alle
tubazioni, giunti o flange, di perdite di prodotti, di difetti o cattivo
funzionamento di apparecchiature comunque interessanti la sicurezza degli
impianti ed altri inconvenienti e situazioni di pericolo, deve darne immediata
notizia al Responsabile del Turno Operativo (R.T.) della Porto Petroli di Genova
S.p.A. b) Tale obbligo riguarda anche il
Comandante e gli equipaggi delle navi che sono tenuti a dare immediata notizia
alla Porto Petroli di Genova S.p.A. di qualunque circostanza intervenga a
compromettere o a modificare le normali operazioni di carico e scarico o che,
indipendentemente da tali operazioni, possa comunque arrecare pregiudizio alla
sicurezza delle navi e degli impianti portuali.
c) Nel caso in cui gli inconvenienti di cui ai precedenti commi possano
provocare inquinamento alle acque del mare, si applicheranno anche le norme di
cui all’art. 12 del presente Regolamento.
d) Coloro che si trovino presenti al manifestarsi di un principio di incendio
debbono dare immediatamente l’allarme e adoperarsi per la sua estinzione
intervenendo con i più validi mezzi a disposizione.
e) L’allarme dovrà essere trasmesso al Responsabile del Turno Operativo (R.T.)
della Porto Petroli di Genova S.p.A. con qualunque mezzo a disposizione
(pulsante di allarme, telefono ecc.) che assicuri la rapida trasmissione della
notizia.
f) In caso di incendi,
esplosione o altra grave emergenza a bordo, l’allarme sarà dato dalla nave in
pericolo col suono continuo di qualsiasi apparecchio acustico a disposizione.
a) Nel caso di allarme per incendio, esplosione od altro sinistro, sia a bordo
sia a terra, si opererà secondo le modalità previste nel Piano di Emergenza di
cui al precedente articolo 7. b) I Comandanti
di navi presenti nel Porto Petroli dovranno immediatamente attuare, sotto la
propria personale responsabilità, le idonee misure antincendio e di sicurezza di
loro competenza rivolte a preservare nave ed equipaggio da qualunque possibile
pericolo.
c) I Comandanti di navi,
in questo caso, debbono provvedere comunque ad interrompere immediatamente le
operazioni di carico e scarico e a intercettare il flusso del prodotto con le
valvole di bordo, dandone immediata comunicazione alla Porto Petroli di Genova
S.p.A. ed agli altri interessati.
d) Il personale di servizio nell’area del Porto Petroli dovrà raggiungere i
posti assegnati e operare secondo le istruzioni contenute nel Piano di
Emergenza.
e) Le società
concessionarie delle "zone booster" che al momento dell’allarme hanno in corso
operazioni di imbarco o sbarco delle navi ormeggiate ai pontili dovranno
provvedere immediatamente sotto la loro responsabilità a fermare o manovrare
opportunamente i rispettivi complessi di aspirazione o di mandata di carico,
nonché le relative valvole di intercettazione e adottare le opportune misure
antincendio e di sicurezza.
f) La
Porto Petroli di Genova S.p.A. dovrà intervenire sugli impianti di propria
competenza al fine di scongiurare ogni pericolo incombente e provvedere alla
immediata sconnessione dei terminali dalle prese di bordo delle navi sotto
discarica o caricazione ed alla adozione delle opportune misure antincendio e di
sicurezza nella propria area in concessione.
g) L'emergenza comporta l'allontanamento ordinato fuori dall'area del Porto
Petroli di tutti i soggetti non deputati ad operazioni di soccorso che dovranno
confluire nella zona raccolta persone di cui al Dispositivo di Emergenza
del precedente articolo 7.
Le operazioni che comportano il movimento dei prodotti petroliferi o di altri
liquidi nelle tubazioni in concessione alla Porto Petroli di Genova S.p.A.,
anche se non riguardano il carico e lo scarico delle navi cisterna, sono
subordinate al nulla osta della predetta Società, che dovrà essere costantemente
informata delle eventuali interruzioni, sospensioni, incidenti, disservizi e,
infine, del termine delle operazioni predette.
a) Nell’ambito del Porto Petroli di Genova e dei terminali esterni (monoboa e
piattaforma) è vietato: - pompare fuoribordo acqua di zavorra, di sentina o
di qualunque altra provenienza contenente residui oleosi; - provocare
spandimenti di prodotti petroliferi dalle prese a mare, causare perdite o
versamenti dalle tubazioni e dalle prese di bordo, traboccamento di prodotto
delle cisterne. Gli eventuali colaggi in coperta dovranno essere raccolti
in appositi recipienti e riversati con le dovute precauzioni nelle cisterne o
sbarcati; tutti gli ombrinali della nave dovranno essere otturati durante le
operazioni di caricazione, discarica, bunkeraggio e zavorramento. I
contravventori saranno puniti ai sensi della legge 31.12.1982 n. 979.
b) Qualunque versamento di prodotto inquinante deve essere tempestivamente
segnalato alla Capitaneria di Porto che provvederà ai relativi accertamenti.
c) La Porto Petroli di Genova S.p.A. ha l’obbligo di provvedere alla normale
pulizia degli specchi acquei prospicienti i pontili e le banchine in concessione
secondo le disposizioni della competente Autorità Portuale.
d) La Porto Petroli di Genova S.p.A. ha l’obbligo di organizzare il servizio di
prevenzione dell’inquinamento e di antinquinamento in corrispondenza dei propri
terminali di ricezione di prodotti petroliferi e chimici in genere allo scopo di
poter intervenire immediatamente ed efficacemente circoscrivere e bonificare
eventuali zone inquinate, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei
responsabili. A tal fine la Porto Petroli di Genova S.p.A. potrà avvalersi
di proprio personale e mezzi ovvero di una o più società specializzate in
possesso di concessione per l’esercizio dell’attività di prevenzione
dell’inquinamento e di antinquinamento marino nel Comparti Il personale
impiegato in tali servizi verrà appositamente addestrato e l'addestramento
certificato dall'Autorità competente mentre i mezzi nautici, le attrezzature
nonché i prodotti da utilizzarsi in dette evenienze dovranno essere giudicati
idonei e sufficienti dalla Capitaneria di Porto - sentite le Autorità competenti
di settore - con apposita certificazione.
a) L’assegnazione dell’ormeggio e l’ordine d’accosto alle navi cisterna nel
Porto Petroli di Genova/Multedo compresi gli ormeggi esterni (monoboa e
piattaforma) sono disposti dalla Capitaneria di Porto secondo le norme previste
dalla propria Ordinanza n. 32/2001 in data 8/3/2001, su indicazione della Porto
Petroli di Genova S.p.A.nente: • DWT 260.000 • lunghezza mt. 330
• pescaggio mt. 14,00
Pontile ‘delta’ levante: • DWT 250.000 •
lunghezza mt. 320 • pescaggio mt. 14,00 In caso
di discrepanza tra i valori DWT e Lunghezza deve essere scelto quello minore.
b) Allo scopo di consentire ai rimorchiatori di operare nel Porto Petroli in uno
specchio acqueo sufficientemente ampio la somma delle larghezze delle due petro
l i e re ormeggiabili nello stesso bacino non dovrà superare: - fra i
pontili “Gamma” e “Delta” i 75 m; - negli altri bacini i 65 m.
c) Per l’entrata e/o l’uscita di petroliere di T. S. L. superiore alle 100.000
destinate al “Delta Ponente” è necessario che il “Gamma Levante” sia libero da
navi.
a) Per l’ormeggio ai pontili debbono essere usati
soltanto idonei cavi di fibre vegetali o sintetiche.
L’uso dei cavi metallici muniti di codetta
in fibra sintetica, è consentito alle navi dotate
di appositi verricelli a tensione automatica
purché siano utilizzati bloccati sul freno.
b) Nell’ambito del Porto Petroli, della piattaforma
e della monoboa è vietato l’uso delle ancore.
Solo in caso di emergenza il Comandante
della nave potrà disporne l’utilizzo
dandone immediata informazione alla Capitaneria
di Porto.
Le navi ormeggiate ai pontili, alla piattaforma
ed alla monoboa devono tenere le ancore
in cubia debitamente assicurate, rizzate
e con l’arrestatoio inserito.
c) La nave deve essere sempre pronta a muo
vere e disporre di personale sufficiente per
lasciare prontamente l’ormeggio in caso di
emergenza e/o qualora venga ordinato dalla
Capitaneria di Porto.
d) Debbono essere mantenuti in stato di pronto
intervento tutti i mezzi antincendio di bordo
ed il personale necessario per manovrarli.
e) Due robusti cavi d’acciaio di lunghezza adeguata
ed adeguata circonferenza debbono
essere dati volta alle bitte a prua e poppa e
fatti penzolare dai passacavi, lato mare, per
eventuale presa a rimorchio della nave in caso
di emergenza. Le estremità dovranno essere
mantenute circa ad un metro dal livello
del mare.
f) Una adeguata illuminazione dovrà essere
sempre assicurata su tutta l’area di coperta,
il castello di prua, il ponte di manovra a poppa,
la scala ed il manifold.
g) I mezzi di accesso a bordo (scale reali, passerelle
e biscagline) dovranno essere ben
rizzate a bordo, di lunghezza adeguata, pulite
ed in buone condizioni di sicurezza secondo
normativa O.I.L. Le navi ai pontili dovranno
armare la scala reale sul lato pontile
ed una biscaglina sul lato mare. Le navi ormeggiate
agli off-shore dovranno armare da
un lato la scala reale, dall’altro la biscaglina.
h) Per la durata della sosta la nave deve mantenere
un efficiente servizio di guardia in coperta.
Una persona dovrà sempre trovarsi in
vista dei manifolds.
i) Per la durata della sosta, salvo diverse disposizioni
della Capitaneria di Porto, la nave
dovrà mantenere un assetto poppiero non
superiore all’1,5% della lunghezza della nave.
Il pescaggio medio non dovrà mai essere
inferiore a quello corrispondente al 30%
del DWT estivo.
j) Per tutta la durata della sosta della nave all’ormeggio
le antenne radio devono essere
poste a massa e l’apparecchiatura mantenuta
spenta. Dovrà essere fatto ascolto
continuo sul canale 10 VHF a risposta immediata.
k) Per tutta la durata della sosta della nave,
salvo espressa deroga concessa di volta in
volta dalla Capitaneria di Porto, è vietato
l’uso del radar.
a) Alla banchina ed ai pontili interni del Porto
Petroli, tenuto conto dei calcoli di resistenza
statica e della completa copertura antincendio,
possono ormeggiare navi aventi le seguenti
caratteristiche:
Pontile occidentale: • mt. 280
• n° 2 - pescaggio mt. 10,00
• n° 3 - pescaggio mt. 10,80
Pontile ‘alfa’ ponente: • DWT 60.000
• lunghezza mt. 230
• pescaggio mt. 10,00
Pontile ‘alfa’ levante: • DWT 35.000
• lunghezza mt. 190
• pescaggio mt. 10,36
Calata fra ‘alfa’ e ‘beta’: • larghezza mt. 107
• pescaggio mt. 4,70
a mt. 7 dalla banchina
Pontile ‘beta’ ponente: • DWT 70.000
• lunghezza mt. 238
• pescaggio mt. 10,00
Pontile ‘beta’ levante: • DWT 60.000
• lunghezza mt. 230
• pescaggio mt. 10,00
Pontile ‘gamma’ ponente: • DWT 85. 000
• lunghezza mt. 247
• pescaggio mt. 11,50
Pontile ‘gamma’ levante: • DWT 100.0 00
• lunghezza mt. 261
• pescaggio mt. 12,00
Pontile ‘delta’ ponente: • DWT 260.000
• lunghezza mt. 330
• pescaggio mt. 14,00
Pontile ‘delta’ levante: • DWT 250.000
• lunghezza mt. 320
• pescaggio mt. 14,00
In caso di discrepanza tra i valori DWT e Lunghezza
deve essere scelto quello minore.
b) Allo scopo di consentire ai rimorchiatori di
operare nel Porto Petroli in uno specchio acqueo
sufficientemente ampio la somma delle
larghezze delle due petroliere ormeggiabili
nello stesso bacino non dovrà superare:
- fra i pontili “Gamma” e “Delta” i 75 m;
- negli altri bacini i 65 m.
c) Per l’entrata e/o l’uscita di petroliere di T.S.L.
superiore alle 100.000 destinate al “Delta
Ponente” è necessario che il “Gamma Levante”
sia libero da navi.
a) Alla piattaforma possono ormeggiare, sempre con l’obbligo del pilotaggio,
navi cisterna con DWT non superiore a 350.000 tonnellate ed aventi una lunghezza
non inferiore a 240 m. b) Le petro l i e re
dovranno essere provviste di un bow chain stopper a prua con un SLW pari a 200
tonnellate ed in grado di allogg i a re una catena da 76 mm. Inoltre dovranno
avere due cavi di rimorchio, uno di lavoro ed uno di emergenza, aventi una
lunghezza minima di 200 metri un SWL non inferiore a 50 t. Il cavo di emergenza
dovrà e s s e re pronto a poppa nel caso di rottura del primo.
c) Per l’ormeggio non devono essere superati, contemporaneamente, i valori dei
seguenti parametri:
per le navi cisterna sino
a 250.000 DWT altezza d’onda 2,5 m. velocità del vento 55 km/h
velocità della corrente 0,5 m/s
per le navi cisterna sino a 350.000 DWT altezza
d’onda 2 m. velocità del vento 50 km/h velocità della corrente 0,5 m/s
Qualora l’altezza dell’onda dovesse essere prossima
al limite, deve essere verificata anche la seguente condizione: periodo
d’onda 4÷6 secondi. d) Prima di effettuare
l’avvicinamento della petroliera alla piattaforma, la Porto Petroli di Genova
S.p.A. deve verificare, attraverso il sistema di monitoraggio delle condizioni
meteomarine installato sulla piattaforma, che l’altezza dell’onda, il periodo
d’onda e la velocità del vento rientrino nei limiti citati sopra.
e) Oltre i limiti predetti la Porto Petroli di Genova S.p.A. non consente
l’ormeggio della nave e ne dà informazione alla Capitaneria di Porto.
a) Qualora, durante la permanenza all’ormeggio, venga riscontrato il superamento
dei valori dei parametri riportati al punto c) dell’articolo 17, la Porto
Petroli di Genova S.p.A. dispone lo stacco delle manichette ed il successivo
disormeggio della nave, dandone informazione alla Capitaneria di Porto. b)
La nave deve impiegare costantemente un rimorchiatore di adeguata potenza che la
mantenga ad una distanza di sicurezza, tale da evitare urti contro la
piattaforma. c) La tensione sulla linea d’ormeggio deve essere
costantemente tenuta sotto controllo tramite il sistema di monitoraggio. Quando
la tensione raggiunge il valore di 100 t., per le navi fino a 250.000 DWT o 75
t. per le navi sino a 350.000 DWT, la Porto Petroli di Genova S.p.A. dispone il
disormeggio della petroliera dandone comunicazione alla Capitaneria di Porto.
a) Alla monoboa possono ormeggiare, sempre con l’obbligo del pilotaggio, navi
cisterna con DWT non superiore a 415.000 tonnellate e lunghezza minima 250 m.
b) Per l’ormeggio e la permanenza all’ormeggio devono essere verificate
contemporaneamente le seguenti condizioni: Condizioni di agibilità
e destinazione delle banchine e dei pontili del Porto Petroli
a) Alla banchina ed ai pontili interni del Porto Petroli, tenuto conto dei
calcoli di resistenza statica e della completa copertura antincendio, possono
ormeggiare navi aventi le seguenti caratteristiche:Capitaneria di Porto. Qualora
l’ormeggio sia già avvenuto, la Porto Petroli di Genova S.p.A. dispone lo stacco
delle manichette ed il successivo disormeggio della nave, dandone informazione
alla Capitaneria di Porto.
Prima di effettuare l’ormeggio alla monoboa, la Porto Petroli di Genova S.p.A.
deve verificare in loco la posizione del gavitello di segnalazione del “pick up
rope” e della boa di posizione della linea di ormeggio (al verificarsi di
condizioni di mare caratterizzate da altezze d’onda superiori a 4 metri e dopo
ogni disormeggio rapido deve effettuarsi un controllo visivo a mezzo telecamera
subacquea della linea d’ormeggio).
a) Durante la permanenza all’ormeggio della monoboa la nave deve impiegare
costantemente un rimorchiatore di adeguata potenza che la mantenga ad una
distanza di sicurezza dalla struttura della monoboa. b) La Porto Petroli di
Genova S.p.A., inoltre, deve tenere costantemente sotto controllo, per mezzo del
sistema di monitoraggio, la tensione applicata alla linea di ormeggio e, qualora
questa raggiunga il valore di 150 t., dispone lo stacco delle manichette e il
disormeggio della petroliera dandone comunicazione alla Capitaneria di Porto.
c) Per quanto riguarda l’inclinazione del braccio di ormeggio si deve tenere
sotto controllo tale angolo. Qualora il sistema di monitoraggio segnali
un’inclinazione di 50° si deve dare inizio alle operazioni di scollegamento
delle manichette. Qualora il sistema di monitoraggio segnali un’inclinazione di
55° si deve scollegare la petroliera dalla linea di ormeggio.
a) Le connessioni tra le tubolature di bordo e quelle di terra, se avvengono per
mezzo di manichette dotate di collegamento metallico interno tra le flange di
estremità, potranno essere effettuate solo dopo che lo scafo della nave sia
stato collegato mediante cavo di massa alle apposite prese di terra e ad
avvenuta chiusura dell’interruttore.
b) Il cavo di massa sarà scollegato, previa apertura dell’interruttore, solo
dopo il completamento di tutte le operazioni e la sconnessione delle manichette.
c) Il collegamento tra scafo e presa di terra non verrà viceversa effettuato
quando siano utilizzati i bracci di carico (provvisti di flangia isolante) o
qualora sia utilizzata almeno una manichetta isolante cioè priva di collegamento
metallico interno tra le flange di estremità.
a) Alla piattaforma possono ormeggiare, sempre con l’obbligo del pilotaggio,
navi cisterna con DWT non superiore a 350.000 tonnellate ed aventi una lunghezza
non inferiore a 240 m.cafo e presa di terra non verrà viceversa effettuato
quando siano utilizzati i bracci di carico (provvisti di flangia isolante) o
qualora sia utilizzata almeno una manichetta isolante cioè priva di collegamento
metallico interno tra le flange di estremità.
Tutte le manichette flessibili usate per la discarica/caricazione di prodotti
chimici devono essere sottoposte a collaudi e verifiche prima e durante la loro
utilizzazione. A tal fine deve essere istituita per ciascuna di esse una scheda
contenente: - identificazione delle
manichette;
- collaudo della casa
costruttrice prima dell’utilizzazione;
-
data di prima utilizzazione;
- verifiche
annuali (pressione, allungamento, continuità interna, etc.).
Le manichette flessibili installate nella struttura della monoboa o della
piattaforma devono essere sottoposte alle verifiche ed ai collaudi previsti e
certificati dal R.I.Na. sulla base di norme accettate dall’Ente stesso.
a) La responsabilità per la conduzione in sicurezza delle operazioni di carico e
scarico sulla nave, durante la permanenza della stessa nel Porto Petroli, è dei
Comandanti delle navi, i quali sono tenuti a dare immediata notizia alla Porto
Petroli di Genova S.p.A. di qualunque circostanza intervenga a comprometterne
e/o a modificarne il normale svolgimento o che, indipendentemente da tali
operazioni, possa comunque arrecare pregiudizi alla sicurezza delle navi
presenti in porto e degli impianti portuali.
b) Gli Ufficiali ed i marinai che svolgono incarichi di responsabilità nelle
operazioni di caricazione, discarica dei prodotti petroliferi e chimici e
maneggio dei relativi impianti devono essere in possesso dei certificati di
familiarizzazione previsti dalla Regola V/I e V/II della “International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers, 1978 as amended in 1995 (STCW ’78)” (per le navi italiane D.M.
18/07/91). I Comandanti, Direttori di macchina, Primi Ufficiali di Coperta e
Macchina e tutte le persone aventi dirette responsabilità e cura nelle
operazioni di caricazione, discarica e maneggio dei prodotti petroliferi, oltre
al certificato di cui sopra, devono essere in possesso del certificato di
addestramento specializzato previsto dalla stessa Regola della STCW ’78 (per le
navi italiane D.M. 18/07/91). I dati relativi ad ogni membro dell’equipaggio
devono essere comunicati all’arrivo e trascritti nell’Allegato 3.
c) Inoltre le navi con carichi petroliferi o chimici aventi punto
d’infiammabilità inferiore a 60°C, anche se inertizzate, durante la permanenza
nel Porto Petroli, dovranno obbligatoriamente avere a bordo almeno una “Guardia
ai Fuochi”. Nel caso di navi cisterna, anche inertizzate, che trasportino
esclusivamente prodotti petroliferi e chimici con punto d’infiammabilità
superiore a 60°C, la sorveglianza a mezzo dei servizi integrativi antincendio
non sarà necessaria a condizione che il Comando di bordo predisponga, a
soddisfazione dell’Autorità Marittima, un servizio continuo di guardia
antincendi con personale di bordo espressamente addestrato.
d) Prima di iniziare le operazioni di carico e/o scarico devono essere scambiate
fra nave e terminal tutte le possibili informazioni in merito al terminal, alla
nave ed al carico (Allegato
4). Inoltre devono essere presi accordi scritti tra i Comandanti delle navi ed
il Rappresentante della Porto Petroli di Genova S.p.A. (Allegato 5) in merito a:
1) piano di caricazione/discarica;
2) eventuale piano di lavaggio con greggio (C.O.W.);
3) piano di zavorramento;
4) pianificazione dei sitemi di comunicazione tra bordo/booster/terminal
(Allegato 6).
e) Prima di iniziare le operazioni di carico e scarico, il Comandante della nave
deve conseg nare al responsabile del turno operativo (R.T.) della Porto Petroli
di Genova S.p.A. la lista di controllo (Ship Shore Safety Check List - Allegato
8) debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dallo stesso
Comandante. Contestualmente il R.T. consegna al Comandante della nave la lettera
di cui all’Allegato 7 che, sottoscritta dal rappresentante del terminal, deve
essere contro f i rmata dal Comandante della nave.
f) Durante lo svolgimento delle operazioni analoghi controlli dovranno essere
effettuati allo scopo di accertare il mantenimento delle condizioni di
sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile di Turno della Società Porto Petroli
di Genova o l’Autorità Marittima accertino che sono venute meno tali condizioni
di sicurezza quest’ultima disporrà la sospensione delle operazioni di
carico/scarico, il disormeggio e l’allontanamento della nave dal porto.
g) Le operazioni di carico e/o scarico dovranno iniziare non appena trasmessa
alla Capitaneria di Porto la documentazione di cui sopra e dovranno effettuarsi
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ed antinquinamento.
h) La nave deve obbligatoriamente lasciare l'ormeggio al termine delle
operazioni commerciali. La Capitaneria di Porto, sentito il parere della Società
Porto Petroli S.p.A., può consentire, per motivi di carattere eccezionale, una
permanenza ulteriore purché siano garantite le condizioni generali di sicurezza.
Nel caso in cui la nave all’ormeggio risultasse inoperosa, con riferimento alle
operazioni commerciali (carico/scarico), per il tempo massimo stabilito di sei
ore, l’Autorità Marittima, sentito il parere della Società Porto Pet roli S.p.A.
ed eventualmente, ove ritenuto opportuno, del consulente chimico del porto e
dell’Ente tecnico, valuterà se concedere alla nave inoperosa un ulteriore tempo
di permanenza, oppure disporre l’immediato disormeggio e l’allontanamento della
stessa dal porto.
a) Alla monoboa possono ormeggiare, sempre con l’obbligo del pilotaggio, navi
cisterna con DWT non superiore a 415.000 tonnellate e lunghezza minima 250
m.pressamente addestrato. d) Prima di iniziare le operazioni di carico e/o
scarico devono essere scambiate fra nave e terminal tutte le possibili
informazioni in merito al terminal, alla nave ed al carico (Allegato 4). Inoltre
devono essere presi accordi scritti tra i Comandanti delle navi ed il
Rappresentante della Porto Petroli di Genova S.p.A. (Allegato 5) in merito a: -
piano di caricazione/discarica;
- eventuale
piano di lavaggio con greggio (C.O.W.);
-
piano di zavorramento;
- pianificazione
dei sitemi di comunicazione tra bordo/booster/terminal (Allegato 6).
e) Prima di iniziare le operazioni di carico e scarico, il Comandante della nave
deve consegnare al responsabile del turno operativo ( R. T.) della Porto Petroli
di Genova S.p.A. la lista di controllo (Ship Shore Safety Check List - Allegato
8) debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dallo stesso
Comandante. Contestualmente il R.T. consegna al Comandante della nave la
lettera di cui all’Allegato 7 che, sottoscritta dal rappresentante del terminal,
deve essere contro f i rmata dal Comandante della nave. f) Durante lo
svolgimento delle operazioni analoghi controlli dovranno essere effettuati allo
scopo di accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Nel caso in
cui il Responsabile di Turno della Società Porto Petroli di Genova o l’Autorità
Marittima accertino che sono venute meno tali condizioni di sicurezza
quest’ultima disporrà la sospensione delle operazioni di carico/scarico, il
disormeggio e l’allontanamento della nave dal porto. g) Le operazioni di
carico e/o scarico dovranno iniziare non appena trasmessa alla Capitaneria di
Porto la documentazione di cui sopra e dovranno effettuarsi nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza ed antinquinamento. h) La nave deve
obbligatoriamente lasciare l'ormeggio al termine delle operazioni commerciali.
La Capitaneria di Porto, sentito il parere della Società Porto Petroli S.p.A.,
può consentire, per motivi di carattere eccezionale, una permanenza ulteriore
purché siano garantite le condizioni generali di sicurezza. Nel caso in cui
la nave all’ormeggio risultasse inoperosa, con riferimento alle operazioni
commerciali (carico/scarico), per il tempo massimo stabilito di sei ore,
l’Autorità Marittima, sentito il parere della Società Porto Petroli S.p.A. ed
eventualmente, ove ritenuto opportuno, del consulente chimico del porto e
dell’Ente tecnico, valuterà se concedere alla nave inoperosa un ulteriore tempo
di permanenza, oppure disporre l’immediato disormeggio e l’allontanamento della
stessa dal porto.
a) Le navi cisterna ormeggiate ai pontili del Porto Petroli, alla piattaforma e
alla monoboa non possono effettuare il trasferimento diretto del carico su altra
nave. b) Tale operazione potrà essere effettuata all'interno del Porto
Petroli tramite le attrezzature della Porto Petroli di Genova S.p.A. oppure in
rada applicando le norme del D.M. 3 maggio 1984 e successive modifiche e
integrazioni “Norme per gli allibi di oli minerali e di gas refrigerati, gas
disciolti sotto pressione e miscele gas”.
a) I sondaggi ed i campionamenti del carico sulle navi dotate di impianti di gas
inerte devono essere effettuati attraverso il sistema di sonde chiuse previste
dalla Regola 60 comma 7 Capitolo II/2 della SOLAS 74. Le navi di stazza lorda
superiore alle 10.000 tonnellate, con carico costituito da prodotti aventi punto
di infiammabilità non superiore a 60°C, non dotate degli strumenti di cui sopra,
devono effettuare sondaggi e campionamenti del carico in rada prima dell’entrata
o dopo l’uscita dal porto. b) Eventuali deroghe a quanto detto sub a)
potranno essere concesse dalla Capitaneria di Porto qualora in rada siano in
atto condizioni meteomarine ostative o per altri fondati motivi. c) Le
operazioni di sondaggio e campionamento nelle cisterne del carico devono essere
effettuate alla presenza di un ufficiale designato dal Comandante della nave che
neassuma la direzione e la responsabilità ed eseguite da personale specializzato
dipendente da società/imprese autorizzate come da seguente Art. 28 con
l’osservanza delle seguenti prescrizioni: -
si deve procedere alla diminuzione della pressione del gas inerte nella cisterna
prima di entrare in porto;
- si deve
procedere una cisterna alla volta intercettandola dalle altre;
-
il periodo di tempo di apertura del portellino deve essere ridotto al minimo;
-
tutti i componenti metallici dei dispositivi ed attrezzature utilizzati per il
sondaggio e il campionamento devono essere collegati tra di loro ed allo scafo
della nave in modo che ne sia garantita la continuità elettrica;
-
le sagole usate per calare i dispositivi ed attrezzature nelle cisterne devono
essere realizzate con fibre naturali;
-
per il trasporto dei campioni devono essere utilizzati contenitori conformi alle
norme del D.M. 31.7.1934;
- qualora la
nave trasporti o abbia trasportato prodotti aventi punto di infiammabilità non
superiore a 60°C, durante le operazioni di sondaggio e campionamento effettuate
con pressione del gas inerte ridotta, non deve essere eseguita nessuna
operazione di caricazione, discarica, zavorramento o bunkeraggio e non è
consentito l’accosto di bettoline o altri natanti lungo le fiancate della nave
mentre è consentito connettere o sconnettere i bracci di carico alle tubature di
bordo;
- le operazioni di caricazione,
discarica, zavorramento e bunkeraggio potranno aver inizio dopo che sia stata
ripristinata la pressione di normale esercizio del gasinerte e che sia stato
accertato il corretto funzionamento dell’impianto.
d) Qualora non sia possibile mantenere le condizioni sub c), le operazioni di
caricazione e discarica devono essere interrotte ed immediatamente avvertiti la
Capitaneria di Porto e la Porto Petroli di Genova S.p.A. e) Per i sondaggi
da eseguire alla fine delle operazioni di caricazione e discarica, verranno
seguite analoghe modalità e adottate le medesime precauzioni.
a) I campionatori automatici, registratori di pressione, portata, temperatura e
qualsiasi altro strumento da installare su tubolature e bracci di carico devono
essere collaudati ad una pressione superiore di 1,5 volte quella di esercizio
delle stesse tubolature, bracci ecc. b) I collaudi dei suddetti strumenti -
i cui verbali dovranno essere depositati presso la Capitaneria di Porto di
Genova - Sez. Staccata Porto Petroli - devono essere eseguiti da ingegneri
professionisti iscritti all’albo o da Enti riconosciuti e ripetuti ogni due
anni. c) Le Società/imprese che eseguono i campionamenti dovranno
utilizzare soltanto gli strumenti sottoposti a collaudo e pertanto, di volta in
volta, comunicare gli estremi delle matricole prima di usarli.
Le Società che intendono eseguire sondaggi e campionamenti del carico sulle
navi-cisterna ancorate nella rada di Genova o ormeggiate alle attrezzature
interne ed esterne della Porto Petroli di Genova S.p.A. devono presentare alla
Capitaneria di Porto - Sez. Tecnica la denuncia di inizio attività accompagnata
daautocertificazione attestanti i presupposti ed i requisiti di legge come
previsto dall’Art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La suddetta
denuncia deve essere accompagnata dall’elenco delle persone incaricate di
eseguire i sondaggi e di campionamenti e da una dichiarazione della Società
attestante che le stesse sono state debitamente istruite sul maneggio in
sicurezza dei prodotti infiammabili e che hanno già maturato un’esperienza di
almeno un anno.
a) Le operazioni di zavorramento devono essere effettuate in maniera da evitare
o almeno ridurre al massimo l’emissione di vapori nell’atmosfera adottando i
seguenti provvedimenti: - impiegare per la
zavorra soltanto le cisterne destinate a “zavorra permanente”;
- effettuare lo
zavorramento contemporaneamente alle operazioni di discarica.
b)
L’impossibilità di adottare i suddetti pro cedimenti deve esser segnalata alla
Capitaneria di Porto - Sez. Tecnica unitamente alla procedura alternativa che
s’intende adottare.
L’entrata nei locali chiusi (cisterna del carico, della zavorra, del fuel,
dell’acqua di olio lubrificante, dello slop, dei rifiuti, dell’acqua di rifiuto,
dei cofferdams, dei doppifondi, ecc.) di persone appartenenti o non
all’equipaggio, deve essere preceduta dalla comunicazione del Comandante della
nave cisterna di cui all’Allegato 9. Il controllo dell’atmosfera di cui al punto
1 dell’Allegato 9 deve essere effettuato dal Consulente chimico del Porto.
a) In caso di tempeste di vento, di forte risacca o comunque di avverse
condizioni meteorologiche dovranno essere sospese le operazioni di caricazione e
discarica ed effettuata la sconnessione delle tubazioni di terra dalle prese di
bordo. b) In caso di temporali accompagnati da scariche elettriche nelle
vicinanze del terminal il Comandante della nave dovrà ordinare l’immediata
sospensione delle operazioni di caricazione e discarica, zavorramento,
bunkeraggio, lavaggio delle cisterne, sondaggi e campionamenti, dandone
contemporaneo avviso alla Capitaneria di Porto e alla Porto Petroli di Genova
S.p.A. In particolare devono essere mantenute chiuse tutte le aperture delle
cisterne, cofferdam, portellini di visita, tappi sonda e sistemi di
ventilazione, inclusi i by-pass installati sul sistema di ventilazione delle
cisterne. c) Qualora la natura del carico sia tale che, in seguito ad
interruzione delle operazioni, esista il rischio del blocco del prodotto entro
le tubazioni di terra, la Capitaneria di Porto, d’intesa con la società
concessionaria della “zona booster” interessata, potrà esaminare la possibilità
di far proseguire le operazioni, con tutte le precauzioni e cautele che riterrà
opportuno prescrivere. d) È consentito proseguire le operazioni di
trasferimento e ricircolo dei prodotti, in sistema chiuso, attraverso le linee
di terra intercolleganti gli impianti delle società concessionarie delle “zone
booster” ed all’interno degli impianti stessi. e) La ripresa delle
operazioni, qualora sospese per le cause richiamate nel presente articolo, dovrà
essere autorizzata dalla Capitaneria di Porto, che accerterà il ripristino delle
condizioni di sicurezza anche in relazione al tipo di carico e di nave, sentita
la Porto Petroli di Genova S.p.A.
a) L’imbarco delle provviste di bordo, dei materiali in dotazione e di ricambio
dovranno di massimaeffettuarsi all’estrema poppa. b) Qualora dette
operazioni debbano essere eseguite in prossimità delle cisterne dovranno essere
usate le precauzioni di sicurezza allo scopo di evitare sfregamenti in coperta e
scintille.
a) Le operazioni di bunkeraggio alle navi che operano ai pontili, alla
piattaforma e alla monoboa del Porto Petroli devono essere preventivamente
comunicate alla Capitaneria di Porto. b) Detta comunicazione dovrà
tempestivamente effettuarsi, per iscritto, da parte del fornitore che, in caso
di urgenza, potrà provvedervi a mezzo fax.c) Nella comunicazione dovranno essere
indicati: - il nome della bettolina;
-
la qualità e la quantità del prodotto;
- il nome della nave cui è destinato;
-
la durata prevista dell’operazione.
d) Le bettoline impiegate per il
rifornimento di combustibile liquido delle navi cisterna dovranno essere
regolarmente abilitate ad esercitare tale servizio. Esse hanno l’obbligo di
mantenere, per tutta la durata della discarica, un operatore in prossimità del
connettore, pronto ad effettuare il distacco rapidoin caso di necessità. Le
bettoline dovranno essere sempre in condizioni di allontanarsi immediatamente
con i propri mezzi in caso di emergenza. e) Le bettoline che accostano alla
nave cisterna devono essere protette da idonei parabordi in numero sufficiente
in modo da impedire il contatto tra gli scafi e dotate di reti parascintille
regolamentari sistemate a tutti gli scarichi di caldaie e/o motori. f) Le
operazioni di rifornimento dovranno essere effettuate senza alcuna interruzione,
di giorno, di notte e nei giorni festivi. g) Durante l’affiancamento e la
sosta della bettolina sotto la nave cisterna non dovranno essere incorso
operazioni di caricazione e/o discarica di prodotti aventi punto di
infiammabilità non superiori a 60°C, o di zavorramento di cisterne che abbiano
contenuto tali prodotti e di lavaggi delle cisterne con crudo (C.O.W.).
Durante le sole operazioni di discarica la Capitaneria di Porto potrà concedere
deroghe alla norma predetta. h) Non dovranno altresì essere compiute
operazioni di misurazione e campionamenti di cisterne contenenti prodotti aventi
punto di infiammabilità non superiore a 60°C. i) Durante le operazioni di
rifornimento dovranno essere pronti all’uso, per ogni possibile intervento, i
mezzi antincendio di bordo e di terra. j) Le bettoline durante tali
operazioni, dovranno effettuare ascolto continuo con VHF canale 10. k) La
Porto Petroli di Genova S.p.A. annoterà su apposito registro l’ora di inizio e
di fine delle operazioni di rifornimento, eventuali periodi di sospensione,
qualità e quantità del prodotto fornito, nome della bettolina e della nave
cisterna, eventuali ritardi, inconvenienti ed eventuali incidenti prodottisi
durante il rifornimento.
Le navi ed i natanti in genere che accostano le navi cisterna per effettuare
imbarco e sbarco di persone o provviste, dotazioni o per qualsiasi altro
motivo dovranno essere dotati di reti parascintille agli scarichi dei motori e
protetti da idonei parabordi in numero sufficiente ed atti ad impedire il
contatto diretto tra gli scafi.
a) Tutte le navi che ormeggiano ai pontili ed alle installazioni “off-shore”
della Porto Petroli di Genova S.p.A. e che hanno l’obbligo di essere
equipaggiate con l’impianto di gas - inerte ai sensi delle Regole 55 e 60 del
Cap. 14/2 della SOLAS ’74 e successivi emendamenti e integrazioni, ovvero tutte
le navi che pur non avendone l’obbligo sono comunque equipaggiate con tale
impianto devono mantenerlo efficiente ed in funzione se trasportano petrolio
grezzo, prodotti petroliferi e chimici che abbiano un punto di infiammabilità
non superiore a 60°C (a vaso chiuso) ed una Tensione
RVP inferiore alla pressione atmosferica
devono mantenere le cisterne in condizioni
di inertizzazione.
c) L’impianto del gas inerte di cui al comma a)
devono essere progettati, costruiti ed in grado
di funzionare secondo la regola 62 Cap.
II/2 della SOLAS ’74 aggiornata con le seguenti
risoluzioni dell’IMO quando ricorra il
caso specifico:
- A 418 (XI): navi cisterna;
- A 567 (XIV): navi chimichiere;
- A 473 (XII): navi chimichiere che trasportano
prodotti petroliferi.
d) La certificazione della conformità dell’impianto
del gas inerte alla suddetta normativa
è data dal “Certificato di Sicurezza per le
dotazioni delle navi da carico” in corso di validità,
rilasciato dai pertinenti organi del Governo
di bandiera.
e) La nave deve essere inoltre in possesso di
un “Manuale Operativo dell’impianto del gas
inerte”, come previsto dalla SOLAS Parte
Quinta capitolo II-2 - Prevenzione, Rivelazione
ed Estinzione dell’Incendio - parte D -
Misure di protezione contro l’incendio applicabili
alle navi - Regola 62 (E89). La conduzione
dell’impianto deve attenersi strettamente
al suddetto manuale.
Le Società che intendono eseguire sondaggi e campionamenti del carico sulle
navi-cisterna ancorate nella rada di Genova o ormeggiate alle attrezzature
interne ed esterne della Porto Petroli di Genova S.p.A. devono presentare alla
Capitaneria di Porto - Sez. Tecnica la denuncia di inizio attività accompagnata
daautocertificazione attestanti i presupposti ed i requisiti di legge come
previsto dall’Art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.">Sicurezza per le
dotazioni delle navi da carico” in corso di validità, rilasciato dai pertinenti
organi del Governo di bandiera. e) La nave deve essere inoltre in possesso
di un “Manuale Operativo dell’impianto del gasinerte”, come previsto dalla SOLAS
Parte Quinta capitolo II-2 - Prevenzione, Rivelazione ed Estinzione
dell’Incendio - parte D - Misure di protezione contro l’incendio applicabili
alle navi - Regola 62 (E89). La conduzione dell’impianto deve attenersi
strettamente al suddetto manuale.
a) Il Comandante di una nave petroliera all’ormeggio, nel caso un’avaria metta
l’impianto di gas inerte nelle condizioni di non poter fornire la richiesta
qualità e quantità di gas inerte o di non poter mantenere una pressione positiva
nelle cisterne del carico e nelle cisterne slops, deve adottare immediati
provvedimenti per impedire l’introduzione di aria nelle cisterne e
contemporaneamente deve informare la Capitaneria di Porto di Genova e la Porto
Petroli di Genova S.p.A. b) Le operazioni di discarica del carico e/o
della zavorra devono essere sospese e la valvola di intercettazione del gas
inerte sul ponte (deck isolating valve) deve essere chiusa e la valvola tra
questa e la valvola di regolazione della pressione del gas deve essere aperta
per sfogare all’atmosfera. Nessun oggetto o equipaggiamento per il sondaggio, o
altro, deve esser introdotto nelle cisterne. c) Immediati provvedimenti
devono essere adottati per la riparazione dell’avaria. I lavori diripristino
dell’impianto di gas inerte con nave ormeggiata ad una delle banchine del Porto
Petroli o ad una delle installazioni “offshore” saranno consentiti, previa
autorizzazione della Capitaneria di Porto di Genova - Sez. Tecnica, a condizione
che: - si tratti di lavori di lieve
entità;
- si tratti di lavori “a freddo”;
- i lavori comportino,
di massima, una sosta inoperosa inferiore alle 8 ore;
- la Porto Petroli di
Genova S.p.A. non ritenga indispensabile liberare l’ormeggio per esigenze
motivate di carattere operativo/commerciali indilazionabili.
Il
Comandante che intenda effettuare i lavori di ripristino dell’impianto di gas
inerte con nave ormeggiata ad una delle banchine del Porto Petroli o ad una
delle installazioni “offshore” dovrà presentare apposita istanza alla
Capitaneria di Porto di Genova - Sez. Tecnica compilata secondo il fac-simile
Allegato 10. La Capitaneria di Porto di Genova - Sez. Tecnica adotterà le
determinazioni del caso in merito all’istanza predetta, sentiti, eventualmente,
i pareri del Consulente Chimico del Porto, del R.I.Na. e del Registro di
Bandiera. d) Qualora si riscontrasse l’impossibilità di ripristinare con
celerità l’efficienza dell’impianto digas inerte ovvero fossero necessarie
riparazioni non eseguibili all’ormeggio, la Capitaneria di Porto impartirà alla
nave l’ordine di allontanarsi dal Porto Petroli. La nave potrà essere riammessa
in porto dopo aver effettuato la riparazione dell’impianto gas inerte e
ripristinato le condizioni di inertizzazione nelle cisterne del carico
relativamente alla qualità, quantità e pressurizzazione del gas inerte. e)
Qualora non sia possibile eliminare l’avaria all’impianto di gas inerte il
Comandante della nave potrà chiedere la continuazione della discarica inviando
alla Capitaneria di Porto di Genova - Sezione Staccata Porto Petroli una domanda
(Allegato 11) nella quale sia specificato, anche sulla base di quanto indicato
sul “Manuale di istruzione dell’impianto di gas inerte” quali precauzioni
intenda adottare per effettuare la scaricazione in condizioni di sicurezza.
La Capitaneria di Porto di Genova - Sezione Tecnica sentito il parere dell’Ente
Tecnico e del Consulente Chimico del Porto, ed acquisito il parere della Porto
Petroli di Genova S.p.A., sotto il profilo operativo/commerciale, adotterà le
determinazioni del caso in merito all’istanza predetta (Allegato 11). Il mancato
ripristino dell’impianto di gas inerte esclude la possibilità ed eventualmente
comporta la revoca dell’autorizzazione ad effettuare il C.O.W. durante la
discarica. f) Qualora il Comandante della nave non richieda, entro 1 ora
dall’avvenuta sospensione delle operazioni di caricazione o scaricazione: -
l’autorizzazione ad effettuare i lavori di ripristino dell’efficienza
dell’impianto di gas inerte;
oppure - l’autorizzazione
a terminare le operazioni di scaricazione con l’adozione di particolari
precauzioni;
oppure - la Capitaneria di Porto di Genova
non conceda l’autorizzazione richiesta la nave cisterna dovrà lasciare
l’ormeggio occupato e trasferirsi in rada.
a) Le operazioni di lavaggio delle cisterne delcarico di navi petroliere con
l’impiego dello stesso prodotto greggio trasportato (C.O.W.), durante le
operazioni di discarica, tranne nei casi indicati nel successivocomma b), sono
obbligatorie a soddisfazione di quanto specificato dalla Convenzione MARPOL
73/78 - Annesso 1 - Regola 13 (3) e di quanto pre v isto dal comma c) del
presente articolo. b) Non possono essere utilizzati per il lavaggio delle
cisterne i tipi di greggio eventualmente compresi nella lista dei crudi
dichiarati non adatti dal Manuale Operativo C.O.W. della nave e quelli aventi
caratteristiche di cui alla Risoluzione IMO A.446 (XI) - Parte II - Sez. 9. In
questi casi il Comandante della nave, tramite l’Agenzia Marittima
Raccomandataria, dovrà far pervenire una preventiva comunicazione al locale
Distaccamento della Capitaneria di Porto. c) Il lavaggio delle cisterne
deve essere effettuato conformemente a quanto prescritto dal Manuale Operativo
C.O.W. Al pontile ed agli ormeggi esterni del Porto Petroli non è permesso il
lavaggio delle cisterne con acqua, dopo il lavaggio con C.O.W., né operazioni di
ventilazione, anche se previste dal Manuale Operativo C.O.W. Fatto salvo
quanto stabilito al comma b), è fatto obbligo a tutte le petroliere di lavare
almeno le cisterne di carico, individuate dal manuale C.O.W., da utilizzare in
caso di condizioni meteo marine avverse che impongono l’immissione di acque di
zavorra nelle cisterne del carico (MARPOL - Annesso I - Regola 13 B.4).
Tutte le operazioni C.O.W. devono essere completate prima della partenza della
nave. d) Allo scopo di prevenire la formazione di cariche elettrostatiche,
prima di utilizzare il contenuto delle cisterne destinate a fornire il crudo per
il lavaggio, deve essere controllata la quantità di acqua presente in esse nei
modi di cui all’art. 26. Tale controllo non è necessario qualora siagià
stato effettuato all’arrivo nella nave nell’ambito delle misure e controlli
commerciali. Qualora sia stata accertata presenza di acqua nelle cisterne
del carico, prima di iniziare l’operazione C.O.W., le suddette cisterne devono
essere scaricate di tutta la quantità d’acqua presente più un metro di prodotto.
Le cisterne usate per stoccare i residui (slop tanks), che hanno eventualmente
contenuto acqua di zavorra nel viaggio precedente,devono essere completamente
scaricate e riempite con petrolio greggio (privo di acqua) se devono essere
usate per fornire prodotto per il lavaggio. e) Le navi petroliere tenute ad
effettuare il lavaggio delle cisterne del carico (C.O.W.) devono soddisfare i
seguenti requisiti: - essere dotate
dell’impianto fisso di gas inerte previsto dal precedente art. 35;
- detto
impianto deve essere in grado di mantenere nelle cisterne, per tutta la durata
del C.O.W., un contenuto di ossigeno non superiore al 5%;
- essere dotate
dell’impianto per il lavaggio C.O.W., previsto dalla Regola 13B dell’Annesso I
alla “Convenzione Internazionale 1973 per la prevenzione all’“inquinamento da
oli minerali causato dalle navi (MARPOL)” e costruito secondo le specifiche
approvate con le Risoluzioni IMO A. 446 (XI) e A. 486 (XII);
- la
rispondenza all’impianto C.O.W. alle normative internazionali è riscontrabile
conil “Certificato Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento degli
idrocarburi (I.O.P.P.)” e relativo Supplemento in corso di validità, rilasciato
dall’organo tecnico del governo di bandiera;
- la nave deve essere
inoltre in possesso del “Manuale delle operazioni ed equipagiamento per il
C.O.W.” (C.O.W. Operation and Equipment Manual) debitamente approvato
dall’Organo Tecnico del governo di bandiera e redatto secondo lo Standard Format
adottato con la Risoluzione IMO/MEPC3 (XII);
- ottenere “parere
favorevole” dopo una visita tecnica effettuata da un Organismo Tecnico
riconosciuto con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed
una visita effettuata dal Consulente Chimico del Porto:
- American Bureau
of Shipping; - Bureau Veritas;- Rina S.p.A. L’Organismo Tecnico scelto
dovrà essere indicato al punto m) dell’Allegato 13; - copia delle
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
agli Organismi Tecnici dovranno essere depositate presso la Capitaneria di Porto
- Distaccamento di Multedo.
- le operazioni di C.O.W. devono essere
condotte da personale in possesso dai reguisiti previsti dal par. 5 della
Risoluzioni IMO A. 446 (XI) (Allegato 12).
a) I Comandanti delle navi tenuti ad effettuare il C.O.W., durante la discarica
nel Porto Petroli, devono eseguire, ameno 24 ore prima dell’arrivo in rada, i
controlli previsti dal proprio Manuale Operativo C.O.W. nonché verificare la
perfetta efficienza degli impianti del gas inerte e del C.O.W. b) Dopo aver
compiuto con esito positivo i suddetti controlli i Comandanti devono chiedere
l’autorizzazione ad effettuare il C.O.W., durante la discarica, inviando alla
Capitaneria di Porto - Distaccamento di Genova/Multedo - direttamente o
tramite la propria Agenzia Raccomandataria, il messaggio di cui all’Allegato 13.
a) All’arrivo della nave a Genova, il Comandante deve presentare una
dichiarazione (All. 12) attestante: - che
entro le 24 ore precedenti l’arrivo ha provveduto ad effettuare i controlli
previsti dal Manuale Operativo C.O.W. della nave, redatto in conformità alla
Risoluzione IMO, con esito positivo;
- che
prima, durante e dopo le operazioni di lavaggio si uniformerà alle disposizioni
di suddetto manuale;
- che il C.O.W. sarà
effettuato come previsto dai piani di discarica e lavaggio concordati con il
Responsabile del Terminal.
Dovrà inoltre indicare minimo tre persone incaricate di effettuare il C.O.W.
riportando, a fianco di ognuno di essi, il grado eil relativo Certificato di
competenza. b) Prima di iniziare le operazioni C.O.W. la nave dovrà essere
sottoposta a visita da parte di un rganismo Tecnico riconosciuto e dal
Consulente Chimico di Porto.
-
Lo scopo della visita da parte del personale dell’Organismo Tecnico
riconosciuto, ai fini del rilascio del parere per l’effettuazione delle
operazioni C.O.W., è quello di verificare la soddisfacente condizione
dell’impianto del gas inerte, delle tubolature C.O.W. e la calibrazione
dell’analizzatore principale del gas inerte, sulla base dell’esame generale
dell’impianto e dei sistemi di allarme, compatibilmente con le esigenze di
esercizio della nave e sulla base delle prove effettuabili, in modo reale o
simulato, nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
Controllerà altresì la validità della sotto notata documentazione e
certificazione: 1 Certificato I.O.P.P.; 2 Manuale del gas
inerte 3 Manuale Operativo di equipaggiamento dell’impianto C.O.W.;
A conclusione dell’attività svolta deve essere consegnata alla Capitaneria di
Porto- Distaccamento di Multedo - la “DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL’ESECUZIONE
DEL C.O.W.” (All. 15) nella quale, in particolare, è espresso un formale parere
“favorevole” o “non favorevole&Art. 36 Avaria dell'impianto
di gas inerte e che le condizioni di inertizzazione delle cisterne siano rimaste
invariate. Per gli stessi motivi, alle stesse condizioni e previa informazione
al personale in servizio presso il Distaccamento di Multedo, le operazioni
C.O.W. potranno esere sospese per un periodo massimo di 24 ore.
a) Il Comandante di una nave petroliera all’ormeggio, nel caso un’avaria metta
l’impianto di gas inerte nelle condizioni di non poter fornire la richiesta
qualità e quantità di gas inerte o di non poter mantenere una pressione positiva
nelle cisterne del carico e nelle cisterne slops, deve adottare immediati
provvedimenti per impedire l’introduzione di aria nelle cisterne e
contemporaneamente deve informare la Capitaneria di Porto di Genova e la Porto
Petroli di Genova S.p.A. per quanto possibile. A conclusione dell’attività
svolta devee s s e re consegnata alla Capitaneria di Porto - Distaccamento di
Multedo - il “ CERTIFICATO DI INERTIZZAZIONE PER CRUDE OIL WASHING” (All. 16)
nel quale, in particolare, è espresso un formale pare re “favorevole” o “non
favorevole” sull’esito della visita eseguita segnalando avarie o anomalie
riscontrate e, se del caso, eventuali commenti.
Gli accertamenti dell’Organismo Tecnico e del Consulente Chimico di Porto,
devono essere effettuati, rispettivamente, entro le 12 ore e le 6 ore precedenti
l’inizio delle operazioni C.O.W. Per motivi di carattere commerciale e
quando la visita dovrebbe essere effettuata nelle ore notturne comprese tra le
ore 21 e le 7, il personale della Capitaneria di Porto in servizio presso il
Porto Petroli di Multedo può autorizzare l’inizio delle operazioni C.O.W. anche
dopo le 12/6 ore ma comunque entro le ore 7,00 del giorno successivo
all’effettuazione della visita dell’Organismo Tecnico e del Consulente Chimico,
sempre che non siano intervenute avarie all’impianto di gas inerte e che le
condizioni di inertizzazione delle cisterne siano rimaste invariate. Per
gli stessi motivi, alle stesse condizioni e previa informazione al personale in
servizio pressoil Distaccamento di Multedo, le operazioni C.O.W. potranno esere
sospese per un periodo massimo di 24 ore.
L’autorizzazione ad effettuare il C.O.W. sarà rilasciata (Allegato 14) dalla
Capitaneria di Porto di Genova - Distaccamento di Multedo - dopo aver acquisito: -
richiesta autorizzazione, da parte del Comandante della nave, ad eff e t t u a
re il C.O.W. (All. 13);
- dichiarazione di cui all’Allegato 12;
-
parere favorevole dell’Organismo Tecnico Riconosciuto a seguito di visita
tecnica, espresso con “DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL’ESECUZIONE DEL C.O.W.”;
-
parere favorevole del Consulente Chimico di Porto, a seguito di visita, espresso
con “CERTIFICATO DI INERTIZZAZIONE PER CRUDE OIL WASHING”; e dopoaver
controllato la validità dei:
• Certificato di Sicurezza nave da
carico (Safety Equipment); • Certificato Internazionale Prevenzione
Inquinamento da Idrocarburi (I.O.P.P.); • Manuale Operativo C.O.W. e
gas inerte. - Il comando di bordo dovrà comunicare l’inizio e la fine
delle operazioni C.O.W. al locale Distaccamento della Capitaneria di Porto ed
alla società terminalista.
Il provvedimento autorizzativo deve essere
timbrato e firmato per ricevuta e presa visione dal Comandante della nave e
restituito al locale Distaccamento.
a) Il Comandante della nave dovrà fermare immediatamente le operazioni di
lavaggio se dovessero insorgere motivi di dubbio circa la loro esecuzione in
condizioni di sicurezza. In particolare le operazioni dovranno essere
immediatamente sospese se si verificano cadute di pressione del gas inerte o
innalzamento del suo contenuto di ossigeno oltre i limiti ammessi.
b) Le operazioni di lavaggio dovranno essere sospese se:
- il sistema di produzione del gas inerte è malfunzionante o in avaria;
- il contenuto di ossigeno nel gas inerte prodotto non può essere mantenuto
nelle cisterne entro il 5% in volume;
- non si riesce a mantenere nelle cisterne una pressione del gas inerte
superiore ai 100 mm di colonna d’acqua al di sopra della pressione atmosferica;
- si verificano perdite sulla linea di lavaggio in coperta o nel locale pompe;
- il personale addetto alle operazioni diviene insufficiente.
c) La Capitaneria di Porto potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la
sospensione delle operazioni di lavaggio qualora si dovessero riscontrare, nel
corso di ispezioni, anomalie agli impianti o inosservanza alle norme di
sicurezza (vedasi art. 24 comma f).
d) Le operazioni potranno essere riprese soltanto se le condizioni saranno
ripristinate come richiesto; in caso contrario l’autorizzazione ad effettuare il
lavaggio verrà definitivamente revocata.
a) Le società che effettuano il ritiro di acque di sentina, fanghi, oli usati e
acque di pre-lavaggio devono essere autorizzate dall’Autorità Portuale ai sensi
dell’articolo 48 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327.
b) Le operazioni di sbarco da navi che operano ai pontili a bettolina dovranno
essere autorizzate dalla Capitaneria di Porto - distaccamento di Multedo -
a seguito di verifica della completezza della seguente documentazione:
- istanza da parte del Comandante della nave o del Raccomandatario Marittimo con
la quale si richiede all’Autorità Marittima l’autorizzazione ad effettuare lo
sbarco dei suddetti prodotti, con indicazione della Società incaricata (Allegato
17);
- relativa istanza all’Autorità Marittima da parte della Società incaricata di
eseguire il ritiro dei suddetti prodotti (Allegato 18);
- certificato di “non pericolosità” rilasciato dal consulente chimico di porto,
attestante che le casse/cisterne ove sono contenuti i prodotti da sbarcare siano
liberi da vapori infiammabili e che gli stessi prodotti presentino punto di
infiammabilità superiore a 60° C.
c) La bettolina intenta nelle operazioni di sbarco di cui trattasi dovrà avere
continuativamente l’assistenza di un rimorchiatore portuale, regolarmente
abilitato a svolgere prestazioni di rimorchio, il quale sia in grado di
allontanare, in caso di emergenza, la suddetta bettolina.
d) Le bettoline che accostano le navi cisterna per svolgere le operazioni di
sbarco di cui trattasi devono essere protette da parabordi idonei ed in numero
sufficiente.
e) Durante la permanenza sotto bordo della bettolina dovranno essere mantenuti
pronti i mezzi antincendio presenti a bordo della stesa. La manichetta impiegata
per effettuare le operazioni di sbarco di cui trattasi dovrà essere idonea allo
scopo.
f) Le operazioni di sbarco dovranno essere effettuate senza alcuna interruzione,
di giorno, di notte e nei giorni sia feriali che festivi.
g) Durante l’affiancamento e la sosta della bettolina non dovranno essere in
corso le seguenti operazioni:
• misurazioni e campionamenti di cisterne contenenti prodotti aventi punto di
infiammabilità inferiore a 61° C;
• imbarco di prodotti aventi punto di infiammabilità inferiore a 61° C;
• sbarco di prodotti infiammabili su navi sprovviste di impianto di gas inerte;
nel caso la nave sia dotata di impianto di gas inerte, lo sbarco di prodotti
infiammabili potrà essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto
- Distaccamento di Multedo dietro presentazione di una dichiarazione firmata dal
Comandante della nave attestante l’inertizzazione delle cisterne del carico ed
il perfetto funzionamento del relativo impianto;
• lavaggio delle cisterne del carico con crudo (C.O.W.).
h) È fatto obbligo di informare immediatamente il personale della Capitaneria di
Porto in caso di rottura della manichetta utilizzata per lo sbarco, con
conseguente sversamento di prodotto in mare o sulla coperta della nave.
i) Dovranno essere comunicati alla Capitaneria di Porto - Distaccamento di
Multedo gli orari di inizio e fine operazioni.
l) Il comandante del rimorchiatore in assistenza alla bettolina durante le
operazioni di sbarco di cui trattasi, il personale di bordo della bettolina
stessa e la nave cisterna dovranno prestare ascolto continuo sul canale 10 VHF.
a) Le operazioni di lavaggio delle cisterne delcarico di navi petroliere con
l’impiego dello stesso prodotto greggio trasportato (C.O.W.), durante le
operazioni di discarica, tranne nei casi indicati nel successivocomma b), sono
obbligatorie a soddisfazione di quanto specificato dalla Convenzione MARPOL
73/78 - Annesso 1 - Regola 13 (3) e di quanto pre v isto dal comma c) del
presente articolo.io
a) Le società che effettuano il ritiro di acque di sentina, fanghi, oli usati e
acque di pre-lavaggio devono essere autorizzate dall’Autorità Portuale ai sensi
dell’articolo 48 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327. b) Le operazioni di sbarco da navi che operano ai pontili a
bettolina dovranno essere autorizzate dalla Capitaneria di Porto - distaccamento
di Multedo - a seguito di verifica della completezza della seguente
documentazione: - istanza da parte del
Comandante della nave o del Raccomandatario Marittimo con la quale si richiede
all’Autorità Marittima l’autorizzazione ad effettuare lo sbarco dei suddetti
prodotti, con indicazione della Società incaricata (Allegato 17);
- relativa
istanza all’Autorità Marittima da parte della Società incaricata di eseguire il
ritiro dei suddetti prodotti (Allegato 18);
- certificato di “non
pericolosità” rilasciato dal consulente chimico di porto, attestante che le
casse/cisterne ove sono contenuti i prodotti da sbarcare siano liberi da vapori
infiammabili e che gli stessi prodotti presentino punto di infiammabilità
superiore a 60° C.
c) La bettolina intenta nelle operazioni di
sbarco di cui trattasi dovrà avere continuativamente l’assistenza di un
rimorchiatore portuale, regolarmente abilitato a svolgere prestazioni di
rimorchio, il quale sia in grado di allontanare, in caso di emergenza, la
suddetta bettolina. d) Le bettoline che accostano le navi cisterna per
svolgere le operazioni di sbarco di cui trattasi devono essere protette da
parabordi idonei ed in numero sufficiente. e) Durante la permanenza sotto
bordo della bettolina dovranno essere mantenuti pronti i mezzi antincendio
presenti a bordo della stesa. La manichetta impiegata per effettuare le
operazioni di sbarco di cui trattasi dovrà essere idonea allo scopo. f) Le
operazioni di sbarco dovranno essere effettuate senza alcuna interruzione, di
giorno, di notte e nei giorni sia feriali che festivi. g) Durante
l’affiancamento e la sosta della bettolina non dovranno essere in corso le
seguentioperazioni: - misurazioni e campionamenti di cisterne
contenenti prodotti aventi punto di infiammabilità inferiore a 61° C;
-
imbarco di prodotti aventi punto di infiammabilità inferiore a 61° C;
-
sbarco di prodotti infiammabili su navi sprovviste di impianto di gas inerte;
nel caso la nave sia dotata di impianto di gas inerte, lo sbarco di prodotti
infiammabili potrà essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto - Distaccamento
di Multedo dietro presentazione di una dichiarazione firmata dal Comandante
della nave attestante l’inertizzazione delle cisterne del carico ed il perfetto
funzionamento del relativo impianto;
- lavaggio delle cisterne del carico
con crudo (C.O.W.).
h) È fatto obbligo di informare
immediatamente il personale della Capitaneria di Porto in caso di rottura della
manichetta utilizzata per lo sbarco, con conseguente sversamento di prodotto in
mare o sulla coperta della nave. i) Dovranno essere comunicati alla
Capitaneria di Porto - Distaccamento di Multedo gli orari di inizio e fine
operazioni. l) Il comandante del rimorchiatore in assistenza alla bettolina
durante le operazioni di sbarco di cui trattasi, il personale di bordo della
bettolina stessa e la nave cisterna dovranno prestare ascolto continuo sul
canale 10 VHF.
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